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COSTITUZIONE
- SEDE - DURATA - SCOPI
1. COSTITUZIONE,
DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita l'associazione denominata "Associazione per
l'Arno o.n.l.u.s.", con sede legale in Empoli, presso l'ex
convento di S. Stefano degli Agostiniani in via De' Neri, 15.
L'associazione, per lo svolgimento delle proprie attività,
potrà scegliere una o più sedi operative in luoghi
individuati per la loro rappresentatività in relazione
agli scopi di cui all'art. 4.
L'associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti
norme in materia.
2. CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE
L'associazione ha carattere volontario, non ha scopo di lucro
ed ha natura di ente non commerciale.
L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni
aventi scopi analoghi.
3. DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
La durata dell'Associazione è illimitata.
4. SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale riconducibili prevalentemente alla tutela ed alla valorizzazione
della natura e dell'ambiente con particolare attenzione al fiume
Arno, ai suoi affluenti ed al relativo territorio.
L'associazione ha pertanto lo scopo di :
- diffondere la cultura del fiume e del suo rapporto con il proprio
territorio ;
- estendere la conoscenza delle relazioni fra sviluppo, fiume
e territorio ;
- mantenere e sviluppare la memoria del fiume nelle sue popolazioni;
- vigilare sulle politiche e gli interventi sul fiume ;
- recuperare il rapporto di mutua dipendenza storicamente presente
tra abitanti e fiume nella prospettiva di una sua fruibilità
ambientalmente sostenibile;
- promuovere ogni iniziativa utile al fine di tutelare e valorizzare
l'ambiente e il paesaggio fluviale;
- promuovere iniziative, verso le sedi istituzionali, al fine
di valorizzare il fiume e i suoi territori;
- promuovere un utilizzo ambientalmente sostenibile del fiume
e dei suoi territori.
5. ATTIVITÀ
DELL'ASSOCIAZIONE
L'associazione può svolgere ogni e qualsiasi attività
strumentale alla realizzazione dello scopo associativo; può
altresì esercitare attività direttamente connesse
a quelle istituzionali, ovvero integrative ed accessorie alle
medesime, a condizione che, in ciascun esercizio, le stesse siano
sempre marginali e non assumano mai la prevalenza rispetto a quelle
istituzionali.
Al centro dell'attività dell'associazione si pongono pertanto
lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali,
la formazione, l'aggiornamento culturale, l'organizzazione di
incontri, manifestazioni, convegni e qualsivoglia altra attività
che sia funzionale alla valorizzazione ed alla conoscenza del
fiume Arno, ai suoi affluenti ed al relativo territorio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo l'associazione svolgerà
le seguenti attività:
ATTIVITÀ DI DOCUMENTAZIONE. L'associazione provvederà
a costituire un centro di documentazione su tutto ciò che
riguarda il fiume, la sua storia, la sua evoluzione, il suo rapporto
con il territorio, il suo rapporto con l'attività dell'uomo,
le attività legislative che a qualsiasi livello lo investano,
i progetti che a qualsiasi titolo lo riguardano, e qualsiasi studio
o forma di memoria scritta o iconografica che lo riguarda.
ATTIVITÀ DIDATTICA. L'associazione provvederà a
progettare e realizzare in collaborazione con le scuole di ogni
ordine e grado tutte quelle iniziative didattiche che consentano
di accrescere la memoria del fiume e del suo ruolo nello sviluppo
della civiltà.
ATTIVITÀ DI CONFRONTO. L'associazione provvederà
a promuovere tutte le iniziative che favoriscano il confronto
sulle iniziative legislative nazionali e regionali, sui programmi
di finanziamento nazionali, regionali provinciali e comunali,
sulla verifica dei programmi d'intervento che a qualsiasi livello
istituzionale riguardino il fiume.
ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ED EDITORIALE. L'associazione
provvederà a diffondere le conoscenze, le idee, la documentazione
e le proposte che attraverso la propria attività avrà
la possibilità di raccogliere.
SOCI
6. REQUISITI DEI
SOCI
Possono essere soci dell'Associazione: gli enti pubblici e gli
organismi non aventi fine di lucro, in qualunque forma costituiti,
che perseguano scopi coerenti e compatibili con quelli dell'Associazione.
7. AMMISSIONE DEI
SOCI
Chi possiede i requisiti richiesti, ha facoltà di presentare
al Consiglio direttivo domanda di ammissione all'associazione.
Il Consiglio direttivo, valutata la sussistenza dei requisiti
richiesti all'art. 6, delibera in merito all'accoglimento della
domanda. L'eventuale rifiuto dovrà essere espressamente
motivato.
La qualità di associato viene assunta dal giorno successivo
a quello in cui la domanda è stata accolta.
8. OBBLIGHI GENERALI
DEI SOCI
I soci sono obbligati a rispettare il presente statuto e le decisioni
assunte dagli organi dell'associazione.
I soci devono astenersi dal porre in essere attività che
si pongano in contrasto con gli scopi e le finalità dell'associazione.
I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni
interne all'associazione che con i terzi.
9. OBBLIGHI ECONOMICI
DEI SOCI
Il socio è obbligato a versare all'associazione, per ogni
anno solare, una quota associativa determinata annualmente dall'Assemblea.
La quota è dovuta per intero anche se la qualità
socio viene acquisita in corso d'anno.
La quota associative deve essere pagata in un'unica soluzione
entro il 30 marzo di ogni anno ovvero entro tre mesi dall'accettazione
della domanda di associazione.
10. DIRITTI DEI
SOCI
Il socio ha diritto di partecipare all'assemblea e di esprimere
il proprio libero voto.
11. PERDITA DELLA
QUALITÀ DI SOCIO
La qualità di socio si perde al verificarsi di uno dei
seguenti casi.
a) RECESSO: in qualsiasi momento, il socio può liberamente
recedere dall'associazione. Il recesso produce i propri effetti
con lo scadere dell'anno solare in corso purchè la dichiarazione
di recesso sia pervenuta per iscritto al consiglio direttivo almeno
tre mesi prima della scadenza dell'anno solare.
b) ESCLUSIONE: l'Assemblea può escludere dall'associazione
un socio qualora si versi in almeno uno dei seguenti casi:
- Il socio abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione;
- Il socio abbia commesso gravi violazioni degli obblighi dettati
dal presente statuto ivi compreso lo svolgimento di attività
che si pongono in contrasto con gli scopi e le finalità
dell'associazione;
- Il socio abbia omesso di versare nelle casse dell'associazione
la quota associativa. L'omissione si presume realizzata in caso
di ritardo superiore a sei mesi.
La decisione assunta dall'Assemblea produce i propri effetti dal
giorno successivo alla deliberazione.
In ogni caso la perdita della qualità di socio non esonera
l'obbligato dal versamento della quota associativa annuale.
SOSTENITORI
12. REQUISITI DEI
SOSTENITORI
Possono essere sostenitori dell'Associazione le Associazioni,
le Fondazioni, gli Enti pubblici, le Società partecipate
dagli Enti pubblici, i consorzi, le imprese individuali, le società
di persone e di capitali, le persone fisiche e ogni altro soggetto
che condivida le finalità e gli scopi dell'Associazione.
13. AMMISSIONE
DEI SOSTENITORI
Chi possiede i requisiti richiesti, ha facoltà di presentare
al Consiglio direttivo domanda per assumere la qualità
di sostenitore.
Il Consiglio direttivo, valutata la sussistenza dei requisiti
richiesti all'art.12, delibera in merito all'accoglimento della
domanda. L'eventuale rifiuto dovrà essere motivato.
La qualità di sostenitore viene assunta dal giorno successivo
a quello in cui la domanda è stata accolta.
14. OBBLIGHI GENERALI
DEI SOSTENITORI
I sostenitori sono tenuti a rispettare, per quanto loro applicabili,
il presente statuto e le decisioni assunte dagli organi rappresentativi
dell'associazione.
I sostenitori devono astenersi dal porre in essere attività
che si pongano in contrasto con gli scopi e le finalità
dell'associazione.
I sostenitori sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle
relazioni interne all'associazione che con i terzi.
15. OBBLIGHI ECONOMICI
DEI SOSTENITORI
I sostenitori devono pagare un contributo annuale determinato
dall'Assemblea.
Il contributo è dovuto per intero anche se la qualità
sostenitore viene acquisita in corso d'anno.
Il contributo deve essere pagato in un'unica soluzione entro il
30 marzo di ogni anno ovvero entro tre mesi dall'accettazione
della domanda di sostenitore.
16. DIRITTI DEI
SOSTENITORI
I sostenitori hanno diritto di essere informati e resi partecipi
dell'attività dell'associazione secondo le forme e con
le modalità che il Consiglio direttivo riterrà più
idonee e che potranno essere eventualmente formalizzate in apposito
regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.
17. PERDITA DELLA
QUALITÀ DI SOSTENITORE
La qualità di sostenitore si perde al verificarsi di uno
dei seguenti casi.
c) RECESSO: in qualsiasi momento, il sostenitore può liberamente
recedere dall'associazione. Il recesso produce i propri effetti
decorsi trenta giorni dal momento in cui la comunicazione scritta
sarà pervenuta al Consiglio direttivo;
d) ESCLUSIONE: l'Assemblea può escludere dall'associazione
un sostenitore qualora si versi in almeno uno dei seguenti casi:
- Il sostenitore abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione;
- Il sostenitore abbia commesso gravi violazioni degli obblighi
dettati dal presente statuto ivi compreso lo svolgimento di attività
che si pongono in contrasto con gli scopi e le finalità
dell'associazione;
- Il sostenitore abbia omesso di versare nelle casse dell'associazione
la quota associativa. L'omissione si presume in caso di ritardo
superiore ai dodici mesi.
La decisione dell'Assemblea produce i propri effetti dal giorno
successivo alla deliberazione.
In ogni caso la perdita della qualità di sostenitore non
esonera l'obbligato dal versamento della quota associativa annuale.
18. COINVOLGIMENTO
DEI SOSTENITORI
In attuazione dello scopo sociale, pur dando atto che i sostenitori
non assumono la qualifica di soci e, di conseguenza, non hanno
facoltà di voto in assemblea, gli organi dell'associazione
dovranno fare quanto possibile per consultare, coinvolgere ed
interessare i sostenitori nella vita associativa e nelle iniziative
intraprese dall'associazione.
ORGANI
DELL'ASSOCIAZIONE
19. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'associazione:
a) l'assemblea;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente;
d) i revisori dei conti;
e) il comitato tecnico scientifico;
ASSEMBLEA
20. PARTECIPAZIONE
ALL'ASSEMBLEA
Il socio in regola con il pagamento della quota associativa ha
diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
con facoltà di voto e di intervento nelle discussioni.
Ogni socio può esprimere in assemblea un voto.
Il socio può delegare esclusivamente altro socio ad intervenire
all'assemblea. La delega deve conferirsi per iscritto e deve rimanere
acquisita negli atti dell'associazione. E' vietato il cumulo di
deleghe in numero superiore a due.
21. CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata
dal Presidente dell'Associazione.
Il Presidente è tenuto a convocare tempestivamente l'assemblea,
ordinaria o straordinaria, quando ne facciano richiesta il consiglio
direttivo ovvero almeno un decimo dei soci.
L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata, con
preavviso di almeno 15 giorni, mediante invito nel quale sono
indicati luogo, giorno, ora dell'assemblea e argomenti all'ordine
del giorno spedito per lettera raccomandata indirizzata ai soci
oppure con raccomandata a mano ovvero a mezzo di fax o ancora
per via telematica con accertamento di ricezione.
In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto
a 7 giorni.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno,
entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo
relativo all'esercizio precedente, per l'approvazione del bilancio
preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
22. COSTITUZIONE
E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea in sede ordinaria è validamente costituita
in prima convocazione con la presenza della metà più
uno dei soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita con
la presenza dei due quinti dei soci.
L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita
sia in prima che in seconda convocazione con la presenza dei tre
quarti dei soci.
Tra la prima e la seconda convocazione, sia in sede ordinaria
che straordinaria, devono trascorrere almeno 24 ore.
Il Presidente dell'associazione dirige e regola lo svolgimento
della seduta. In sua mancanza l'assemblea nomina il proprio presidente.
L'assemblea nomina altresì un proprio segretario con la
funzione di redigere per iscritto il verbale della riunione dell'assemblea.
In caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario sono
svolte da un notaio. In ogni caso il verbale dovrà rimanere
acquisito agli atti dell'associazione.
L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera, sia in prima che
in seconda convocazione, con il voto favorevole della metà
più uno dei soci presenti e votanti con l'unica eccezione
delle deliberazioni relative allo scioglimento dell'associazione
stessa ed alla devoluzione del relativo patrimonio le cui decisioni
devono essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti
dei soci.
In ogni caso, ai fini del raggiungimento dei quorum deliberativi,
non si computano i soci astenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle
riguardanti la propria responsabilità, i membri del Consiglio
direttivo non hanno diritto di voto.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano
tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
23. FORMA DI VOTAZIONE
DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea vota normalmente per alzata di mano.
Qualora, su proposta di chiunque, lo richiedano almeno un terzo
dei soci presenti all'assemblea, la votazione avviene a scrutinio
segreto.
E' escluso lo scrutinio segreto per le votazioni relative alle
lettere a), b), c), f), g), h) dell'art.24.
24. COMPITI DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea ordinaria:
a) approva i bilanci consuntivi e preventivi;
b) elegge i membri del consiglio direttivo, il presidente, i revisori
dei conti;
c) fissa, entro il termine imposto dalla legge agli enti locali
per l'approvazione del bilancio preventivo, su proposta del consiglio
direttivo, le quote a carico dei soci ed i contributi dei sostenitori,
che possono essere rispettivamente differenziati in relazione
alle diverse caratteristiche dei soci e dei sostenitori, nonché
la penale per ritardati versamenti;
d) delibera le direttive di ordine generale dell'associazione;
e) delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottopostogli
dal consiglio direttivo.
L'assemblea straordinaria:
f) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
g) delibera sullo scioglimento dell'associazione e sulla destinazione
del patrimonio residuo;
h) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario
sottoposto alla sua attenzione.
CONSIGLIO
DIRETTIVO
25. COMPITI DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo ha il compito di:
a) gestire l'attività ordinaria e straordinaria dell'associazione
nel rispetto del presente statuto e delle direttive dell'assemblea;
b) predisporre i bilanci preventivi e consunti da sottoporre all'assemblea;
c) gestire gli elenchi dei soci e dei sostenitori dei quali dovrà
verificare, almeno una volta l'anno, la puntualità dei
versamenti rispettivamente delle quote annuali e dei contributi
ed il mantenimento dei requisiti previsti per mantenere rispettivamente
la qualifica di socio e di sostenitore;
d) deliberare in merito alle domande per l'ammissione di nuovi
soci e sostenitori;
e) nominare i membri del comitato tecnico scientifico;
f) nominare, su richiesta del presidente, il direttore amministrativo.
Il consiglio direttivo ha facoltà di delegare parte dei
propri compiti, in via transitoria o permanente, ad uno o più
dei propri membri ovvero al direttore amministrativo.
26. COMPOSIZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è formato da 2 a 8 membri nominati
dall'assemblea ordinaria, più il presidente che è
membro di diritto.
Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino
al rinnovo delle cariche sociali.
27. RIUNIONI DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo si riunisce, in unica convocazione, ogniqualvolta
il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno
un terzo dei suoi componenti.
Alle riunioni partecipa, se nominato, il direttore amministrativo,
con funzioni di segretario. Ove il direttore amministrativo non
sia stato nominato o non sia intervenuto alla seduta, le medesime
funzioni sono svolte dal più giovane dei componenti presenti.
Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate, con
lettera oppure a mezzo di fax o per via telematica con accertamento
di ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione; in caso
di particolare urgenza, per telegramma oppure a mezzo di fax o
per via telematica con accertamento di ricezione, almeno 2 giorni
prima.
Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza
di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute
dal presidente o, in sua assenza da un consigliere designato dai
presenti.
Il consiglio direttivo delibera, per alzata di mano, a maggioranza
semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale
il voto di chi presiede la seduta.
Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un processo
verbale sottoscritto dal presidente e dal componente che svolge
le funzioni di segretario. Il verbale rimane acquisito agli atti
dell'associazione.
PRESIDENTE
28. COMPITI DEL
PRESIDENTE
Il presidente rappresenta l'associazione anche nei confronti dei
terzi ed in giudizio.
Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano
l'associazione nei riguardi sia dei soci che dei terzi.
Il presidente sovraintende all'attuazione delle deliberazioni
dell'assemblea e del consiglio direttivo.
Il presidente può delegare, ad uno o più consiglieri
ovvero al direttore amministrativo, parte dei suoi compiti in
via transitoria o permanente.
Il presidente presiede e dirige le riunioni dell'Assemblea e del
Consiglio direttivo
29. ELEZIONE DEL
PRESIDENTE
Il presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea
ordinaria, è membro di diritto del consiglio direttivo
e dura in carica insieme al consiglio stesso.
In caso di impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte
da un componente del consiglio direttivo designato dallo stesso
presidente o, in mancanza, dal più anziano dei componenti
del consiglio.
IL
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
30. IL COMITATO
TECNICO SCIENTIFICO
Il comitato tecnico scientifico è un organo consultivo:
ha facoltà di formulare proposte al consiglio direttivo
e può essere da quest'ultimo interpellato ogni qualvolta
ne ravvisi l'esigenza.
I membri del comitato devono essere accademici o esperti del settore
oggetto di interesse dell'associazione. Non è necessario
che i membri appartengano all'associazione.
I membri del comitato tecnico scientifico sono nominati dal consiglio
direttivo ad eccezione di uno che è di diritto indicato
dall' Autorità di Bacino del Fiume Arno.
Il comitato è composto da un numero dispari di membri non
superiore a 9.
Il comitato tecnico scientifico dura in carica tre anni;
Il comitato elegge fra i propri membri un presidente e fissa la
durata del relativo mandato;
Alle sedute del comitato tecnico scientifico possono intervenire
il presidente dell'associazione e il direttore amministrativo,
se nominato, con facoltà d'intervento nelle discussioni.
REVISORI
DEI CONTI
31. COMPITI DEI
REVISORI DEI CONTI
Ai revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso,
il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione.
Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente
ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo
32. NOMINA DEI
REVISORI DEI CONTI
I revisori dei conti sono nominati dall'assemblea in numero di
tre e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno
essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'associazione
avuto riguardo alla loro competenza.
DIRETTORE
AMMINISTRATIVO E UFFICI DI SEGRETERIA
33. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DELL'ASSOCIAZIONE
L'associazione può dotarsi di un direttore amministrativo
nominato dal consiglio direttivo su proposta del presidente.
Il direttore amministrativo dura in carica per un triennio e può
essere delegato a svolgere, in tutto o in parte, le seguenti attività:
a) direzione degli uffici dell'associazione;
b) disbrigo degli affari ordinari;
c) gestione della corrispondenza corrente;
d) mantenimento di contatti, di carattere continuativo, con gli
uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano
l'attività dell'associazione;
e) svolgimento di ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza
o dal consiglio direttivo dai quali riceve direttive.
Il direttore amministrativo ha facoltà di partecipare,
senza diritto di voto, alle riunioni dell'assemblea, alle sedute
del consiglio direttivo ed all'attività del comitato tecnico.
Resto inteso che il direttore amministrativo mantiene gli eventuali
diritti, ivi compreso quello di voto, che gli dovessero derivare
dall'essere socio o rappresentante di socio, sostenitore o rappresentante
di sostenitore, membro del consiglio direttivo o del comitato
tecnico.
34. UFFICI DI SEGRETERIA
Gli uffici di segreteria sono a disposizione dei soci per tutti
i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle
finalità dell'associazione.
FINANZE
E PATRIMONIO
35. PATRIMONIO
DELL'ASSOCIAZIONE
Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito
dai versamenti dei soci al momento della costituzione.
Il Patrimonio dell'associazione è altresì costituito
da qualsiasi utilità, ivi compreso, a titolo esemplificativo,
il denaro, i beni mobili o immobili, i crediti o altri diritti,
dovessero essere acquisiti dall'associazione a qualsiasi titolo
ivi compreso, per esemplificare, l'incasso delle quote associative
e dei contributi dei sostenitori, di altri contributi ovvero sovvenzioni,
donazioni, lasciti ed in genere atti di liberalità ovvero
da avanzi netti di gestione.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente
per il perseguimento degli scopi associativi.
36. ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) quote associative annuali, da stabilirsi annualmente dall'assemblea
ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
b) contributi annuali pagati dai sostenitori, da stabilirsi annualmente
dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
a) eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea
in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità
eccedenti quelle del bilancio ordinario;
f) contributi, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi, di associati
o sostenitori;
g) redditi derivanti dallo sfruttamento del patrimonio o dallo
svolgimento di attività.
37. DIRITTI PATRIMONIALI
DEI SOCI
Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione
perde ogni diritto patrimoniale e partecipativo, non ha diritto
alla ripetizione delle quote associative già versate e
rimane obbligato al versamento della quota relativa all'anno solare
in corso al momento dello scioglimento del rapporto associativo.
NORME FINALI E
GENERALI
38. ESERCIZI SOCIALI
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
di ogni anno.
Per ogni esercizio sociale deve essere approvato un bilancio di
previsione e un rendiconto. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea
approva il bilancio di previsione e il consuntivo relativo all'anno
precedente.
L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'associazione
è affidata al presidente, salvo delega al direttore amministrativo,
se nominato.
39. SCIOGLIMENTO
E LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento l'assemblea straordinaria designerà
uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o
a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo
di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento
dello scioglimento.
40. REGOLAMENTO
INTERNO
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente
statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento
interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e da fare
approvare dall'assemblea ordinaria.
41. RINVIO
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si
fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento
giuridico italiano.
NORME TRANSITORIE
I. DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI SOCIALI
Il Presidente e il Consiglio Direttivo nominati in sede costitutiva,
durano in carica fino alla convocazione della prima assemblea.
La prima assemblea dovrà essere convocata entro novanta
giorni dalla firma dell'atto costitutivo.
La prima Assemblea provvederà a nominare gli organi sociali
e in particolare i revisori dei conti e il comitato tecnico scientifico.
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