STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita l'associazione denominata "Associazione per l'Arno o.n.l.u.s.", con sede legale in Empoli, presso l'ex convento di S. Stefano degli Agostiniani in via De' Neri, 15.
L'associazione, per lo svolgimento delle proprie attività, potrà scegliere una o più sedi operative in luoghi individuati per la loro rappresentatività in relazione agli scopi di cui all'art. 4.
L'associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.

2. CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE
L'associazione ha carattere volontario, non ha scopo di lucro ed ha natura di ente non commerciale.
L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi.

3. DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
La durata dell'Associazione è illimitata.

4. SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale riconducibili prevalentemente alla tutela ed alla valorizzazione della natura e dell'ambiente con particolare attenzione al fiume Arno, ai suoi affluenti ed al relativo territorio.
L'associazione ha pertanto lo scopo di :
- diffondere la cultura del fiume e del suo rapporto con il proprio territorio ;
- estendere la conoscenza delle relazioni fra sviluppo, fiume e territorio ;
- mantenere e sviluppare la memoria del fiume nelle sue popolazioni;
- vigilare sulle politiche e gli interventi sul fiume ;
- recuperare il rapporto di mutua dipendenza storicamente presente tra abitanti e fiume nella prospettiva di una sua fruibilità ambientalmente sostenibile;
- promuovere ogni iniziativa utile al fine di tutelare e valorizzare l'ambiente e il paesaggio fluviale;
- promuovere iniziative, verso le sedi istituzionali, al fine di valorizzare il fiume e i suoi territori;
- promuovere un utilizzo ambientalmente sostenibile del fiume e dei suoi territori.

5. ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE
L'associazione può svolgere ogni e qualsiasi attività strumentale alla realizzazione dello scopo associativo; può altresì esercitare attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero integrative ed accessorie alle medesime, a condizione che, in ciascun esercizio, le stesse siano sempre marginali e non assumano mai la prevalenza rispetto a quelle istituzionali.
Al centro dell'attività dell'associazione si pongono pertanto lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione, l'aggiornamento culturale, l'organizzazione di incontri, manifestazioni, convegni e qualsivoglia altra attività che sia funzionale alla valorizzazione ed alla conoscenza del fiume Arno, ai suoi affluenti ed al relativo territorio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo l'associazione svolgerà le seguenti attività:
ATTIVITÀ DI DOCUMENTAZIONE. L'associazione provvederà a costituire un centro di documentazione su tutto ciò che riguarda il fiume, la sua storia, la sua evoluzione, il suo rapporto con il territorio, il suo rapporto con l'attività dell'uomo, le attività legislative che a qualsiasi livello lo investano, i progetti che a qualsiasi titolo lo riguardano, e qualsiasi studio o forma di memoria scritta o iconografica che lo riguarda.
ATTIVITÀ DIDATTICA. L'associazione provvederà a progettare e realizzare in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado tutte quelle iniziative didattiche che consentano di accrescere la memoria del fiume e del suo ruolo nello sviluppo della civiltà.
ATTIVITÀ DI CONFRONTO. L'associazione provvederà a promuovere tutte le iniziative che favoriscano il confronto sulle iniziative legislative nazionali e regionali, sui programmi di finanziamento nazionali, regionali provinciali e comunali, sulla verifica dei programmi d'intervento che a qualsiasi livello istituzionale riguardino il fiume.
ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ED EDITORIALE. L'associazione provvederà a diffondere le conoscenze, le idee, la documentazione e le proposte che attraverso la propria attività avrà la possibilità di raccogliere.

SOCI

6. REQUISITI DEI SOCI
Possono essere soci dell'Associazione: gli enti pubblici e gli organismi non aventi fine di lucro, in qualunque forma costituiti, che perseguano scopi coerenti e compatibili con quelli dell'Associazione.

7. AMMISSIONE DEI SOCI
Chi possiede i requisiti richiesti, ha facoltà di presentare al Consiglio direttivo domanda di ammissione all'associazione.
Il Consiglio direttivo, valutata la sussistenza dei requisiti richiesti all'art. 6, delibera in merito all'accoglimento della domanda. L'eventuale rifiuto dovrà essere espressamente motivato.
La qualità di associato viene assunta dal giorno successivo a quello in cui la domanda è stata accolta.

8. OBBLIGHI GENERALI DEI SOCI
I soci sono obbligati a rispettare il presente statuto e le decisioni assunte dagli organi dell'associazione.
I soci devono astenersi dal porre in essere attività che si pongano in contrasto con gli scopi e le finalità dell'associazione.
I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne all'associazione che con i terzi.

9. OBBLIGHI ECONOMICI DEI SOCI
Il socio è obbligato a versare all'associazione, per ogni anno solare, una quota associativa determinata annualmente dall'Assemblea.
La quota è dovuta per intero anche se la qualità socio viene acquisita in corso d'anno.
La quota associative deve essere pagata in un'unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno ovvero entro tre mesi dall'accettazione della domanda di associazione.

10. DIRITTI DEI SOCI
Il socio ha diritto di partecipare all'assemblea e di esprimere il proprio libero voto.

11. PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
La qualità di socio si perde al verificarsi di uno dei seguenti casi.
a) RECESSO: in qualsiasi momento, il socio può liberamente recedere dall'associazione. Il recesso produce i propri effetti con lo scadere dell'anno solare in corso purchè la dichiarazione di recesso sia pervenuta per iscritto al consiglio direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare.
b) ESCLUSIONE: l'Assemblea può escludere dall'associazione un socio qualora si versi in almeno uno dei seguenti casi:
- Il socio abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione;
- Il socio abbia commesso gravi violazioni degli obblighi dettati dal presente statuto ivi compreso lo svolgimento di attività che si pongono in contrasto con gli scopi e le finalità dell'associazione;
- Il socio abbia omesso di versare nelle casse dell'associazione la quota associativa. L'omissione si presume realizzata in caso di ritardo superiore a sei mesi.
La decisione assunta dall'Assemblea produce i propri effetti dal giorno successivo alla deliberazione.
In ogni caso la perdita della qualità di socio non esonera l'obbligato dal versamento della quota associativa annuale.

SOSTENITORI

12. REQUISITI DEI SOSTENITORI
Possono essere sostenitori dell'Associazione le Associazioni, le Fondazioni, gli Enti pubblici, le Società partecipate dagli Enti pubblici, i consorzi, le imprese individuali, le società di persone e di capitali, le persone fisiche e ogni altro soggetto che condivida le finalità e gli scopi dell'Associazione.

13. AMMISSIONE DEI SOSTENITORI
Chi possiede i requisiti richiesti, ha facoltà di presentare al Consiglio direttivo domanda per assumere la qualità di sostenitore.
Il Consiglio direttivo, valutata la sussistenza dei requisiti richiesti all'art.12, delibera in merito all'accoglimento della domanda. L'eventuale rifiuto dovrà essere motivato.
La qualità di sostenitore viene assunta dal giorno successivo a quello in cui la domanda è stata accolta.

14. OBBLIGHI GENERALI DEI SOSTENITORI
I sostenitori sono tenuti a rispettare, per quanto loro applicabili, il presente statuto e le decisioni assunte dagli organi rappresentativi dell'associazione.
I sostenitori devono astenersi dal porre in essere attività che si pongano in contrasto con gli scopi e le finalità dell'associazione.
I sostenitori sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne all'associazione che con i terzi.

15. OBBLIGHI ECONOMICI DEI SOSTENITORI
I sostenitori devono pagare un contributo annuale determinato dall'Assemblea.
Il contributo è dovuto per intero anche se la qualità sostenitore viene acquisita in corso d'anno.
Il contributo deve essere pagato in un'unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno ovvero entro tre mesi dall'accettazione della domanda di sostenitore.

16. DIRITTI DEI SOSTENITORI
I sostenitori hanno diritto di essere informati e resi partecipi dell'attività dell'associazione secondo le forme e con le modalità che il Consiglio direttivo riterrà più idonee e che potranno essere eventualmente formalizzate in apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.

17. PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOSTENITORE
La qualità di sostenitore si perde al verificarsi di uno dei seguenti casi.
c) RECESSO: in qualsiasi momento, il sostenitore può liberamente recedere dall'associazione. Il recesso produce i propri effetti decorsi trenta giorni dal momento in cui la comunicazione scritta sarà pervenuta al Consiglio direttivo;
d) ESCLUSIONE: l'Assemblea può escludere dall'associazione un sostenitore qualora si versi in almeno uno dei seguenti casi:
- Il sostenitore abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione;
- Il sostenitore abbia commesso gravi violazioni degli obblighi dettati dal presente statuto ivi compreso lo svolgimento di attività che si pongono in contrasto con gli scopi e le finalità dell'associazione;
- Il sostenitore abbia omesso di versare nelle casse dell'associazione la quota associativa. L'omissione si presume in caso di ritardo superiore ai dodici mesi.
La decisione dell'Assemblea produce i propri effetti dal giorno successivo alla deliberazione.
In ogni caso la perdita della qualità di sostenitore non esonera l'obbligato dal versamento della quota associativa annuale.

18. COINVOLGIMENTO DEI SOSTENITORI
In attuazione dello scopo sociale, pur dando atto che i sostenitori non assumono la qualifica di soci e, di conseguenza, non hanno facoltà di voto in assemblea, gli organi dell'associazione dovranno fare quanto possibile per consultare, coinvolgere ed interessare i sostenitori nella vita associativa e nelle iniziative intraprese dall'associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

19. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'associazione:
a) l'assemblea;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente;
d) i revisori dei conti;
e) il comitato tecnico scientifico;

ASSEMBLEA

20. PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Il socio in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con facoltà di voto e di intervento nelle discussioni.
Ogni socio può esprimere in assemblea un voto.
Il socio può delegare esclusivamente altro socio ad intervenire all'assemblea. La delega deve conferirsi per iscritto e deve rimanere acquisita negli atti dell'associazione. E' vietato il cumulo di deleghe in numero superiore a due.

21. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente dell'Associazione.
Il Presidente è tenuto a convocare tempestivamente l'assemblea, ordinaria o straordinaria, quando ne facciano richiesta il consiglio direttivo ovvero almeno un decimo dei soci.
L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante invito nel quale sono indicati luogo, giorno, ora dell'assemblea e argomenti all'ordine del giorno spedito per lettera raccomandata indirizzata ai soci oppure con raccomandata a mano ovvero a mezzo di fax o ancora per via telematica con accertamento di ricezione.
In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 7 giorni.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, per l'approvazione del bilancio preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

22. COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza dei due quinti dei soci.
L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza dei tre quarti dei soci.
Tra la prima e la seconda convocazione, sia in sede ordinaria che straordinaria, devono trascorrere almeno 24 ore.
Il Presidente dell'associazione dirige e regola lo svolgimento della seduta. In sua mancanza l'assemblea nomina il proprio presidente.
L'assemblea nomina altresì un proprio segretario con la funzione di redigere per iscritto il verbale della riunione dell'assemblea. In caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario sono svolte da un notaio. In ogni caso il verbale dovrà rimanere acquisito agli atti dell'associazione.
L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti e votanti con l'unica eccezione delle deliberazioni relative allo scioglimento dell'associazione stessa ed alla devoluzione del relativo patrimonio le cui decisioni devono essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
In ogni caso, ai fini del raggiungimento dei quorum deliberativi, non si computano i soci astenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle riguardanti la propria responsabilità, i membri del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

23. FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea vota normalmente per alzata di mano.
Qualora, su proposta di chiunque, lo richiedano almeno un terzo dei soci presenti all'assemblea, la votazione avviene a scrutinio segreto.
E' escluso lo scrutinio segreto per le votazioni relative alle lettere a), b), c), f), g), h) dell'art.24.

24. COMPITI DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea ordinaria:
a) approva i bilanci consuntivi e preventivi;
b) elegge i membri del consiglio direttivo, il presidente, i revisori dei conti;
c) fissa, entro il termine imposto dalla legge agli enti locali per l'approvazione del bilancio preventivo, su proposta del consiglio direttivo, le quote a carico dei soci ed i contributi dei sostenitori, che possono essere rispettivamente differenziati in relazione alle diverse caratteristiche dei soci e dei sostenitori, nonché la penale per ritardati versamenti;
d) delibera le direttive di ordine generale dell'associazione;
e) delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottopostogli dal consiglio direttivo.
L'assemblea straordinaria:
f) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
g) delibera sullo scioglimento dell'associazione e sulla destinazione del patrimonio residuo;
h) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua attenzione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

25. COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo ha il compito di:
a) gestire l'attività ordinaria e straordinaria dell'associazione nel rispetto del presente statuto e delle direttive dell'assemblea;
b) predisporre i bilanci preventivi e consunti da sottoporre all'assemblea;
c) gestire gli elenchi dei soci e dei sostenitori dei quali dovrà verificare, almeno una volta l'anno, la puntualità dei versamenti rispettivamente delle quote annuali e dei contributi ed il mantenimento dei requisiti previsti per mantenere rispettivamente la qualifica di socio e di sostenitore;
d) deliberare in merito alle domande per l'ammissione di nuovi soci e sostenitori;
e) nominare i membri del comitato tecnico scientifico;
f) nominare, su richiesta del presidente, il direttore amministrativo.
Il consiglio direttivo ha facoltà di delegare parte dei propri compiti, in via transitoria o permanente, ad uno o più dei propri membri ovvero al direttore amministrativo.

26. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è formato da 2 a 8 membri nominati dall'assemblea ordinaria, più il presidente che è membro di diritto.
Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino al rinnovo delle cariche sociali.

27. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo si riunisce, in unica convocazione, ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.
Alle riunioni partecipa, se nominato, il direttore amministrativo, con funzioni di segretario. Ove il direttore amministrativo non sia stato nominato o non sia intervenuto alla seduta, le medesime funzioni sono svolte dal più giovane dei componenti presenti.
Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate, con lettera oppure a mezzo di fax o per via telematica con accertamento di ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione; in caso di particolare urgenza, per telegramma oppure a mezzo di fax o per via telematica con accertamento di ricezione, almeno 2 giorni prima.
Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza da un consigliere designato dai presenti.
Il consiglio direttivo delibera, per alzata di mano, a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la seduta.
Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un processo verbale sottoscritto dal presidente e dal componente che svolge le funzioni di segretario. Il verbale rimane acquisito agli atti dell'associazione.

PRESIDENTE

28. COMPITI DEL PRESIDENTE
Il presidente rappresenta l'associazione anche nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione nei riguardi sia dei soci che dei terzi.
Il presidente sovraintende all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.
Il presidente può delegare, ad uno o più consiglieri ovvero al direttore amministrativo, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
Il presidente presiede e dirige le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo

29. ELEZIONE DEL PRESIDENTE
Il presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea ordinaria, è membro di diritto del consiglio direttivo e dura in carica insieme al consiglio stesso.
In caso di impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte da un componente del consiglio direttivo designato dallo stesso presidente o, in mancanza, dal più anziano dei componenti del consiglio.

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

30. IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Il comitato tecnico scientifico è un organo consultivo: ha facoltà di formulare proposte al consiglio direttivo e può essere da quest'ultimo interpellato ogni qualvolta ne ravvisi l'esigenza.
I membri del comitato devono essere accademici o esperti del settore oggetto di interesse dell'associazione. Non è necessario che i membri appartengano all'associazione.
I membri del comitato tecnico scientifico sono nominati dal consiglio direttivo ad eccezione di uno che è di diritto indicato dall' Autorità di Bacino del Fiume Arno.
Il comitato è composto da un numero dispari di membri non superiore a 9.
Il comitato tecnico scientifico dura in carica tre anni;
Il comitato elegge fra i propri membri un presidente e fissa la durata del relativo mandato;
Alle sedute del comitato tecnico scientifico possono intervenire il presidente dell'associazione e il direttore amministrativo, se nominato, con facoltà d'intervento nelle discussioni.

REVISORI DEI CONTI

31. COMPITI DEI REVISORI DEI CONTI
Ai revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione.
Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo

32. NOMINA DEI REVISORI DEI CONTI
I revisori dei conti sono nominati dall'assemblea in numero di tre e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'associazione avuto riguardo alla loro competenza.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO E UFFICI DI SEGRETERIA

33. DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL'ASSOCIAZIONE
L'associazione può dotarsi di un direttore amministrativo nominato dal consiglio direttivo su proposta del presidente.
Il direttore amministrativo dura in carica per un triennio e può essere delegato a svolgere, in tutto o in parte, le seguenti attività:
a) direzione degli uffici dell'associazione;
b) disbrigo degli affari ordinari;
c) gestione della corrispondenza corrente;
d) mantenimento di contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'associazione;
e) svolgimento di ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal consiglio direttivo dai quali riceve direttive.
Il direttore amministrativo ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'assemblea, alle sedute del consiglio direttivo ed all'attività del comitato tecnico.
Resto inteso che il direttore amministrativo mantiene gli eventuali diritti, ivi compreso quello di voto, che gli dovessero derivare dall'essere socio o rappresentante di socio, sostenitore o rappresentante di sostenitore, membro del consiglio direttivo o del comitato tecnico.

34. UFFICI DI SEGRETERIA
Gli uffici di segreteria sono a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'associazione.

FINANZE E PATRIMONIO

35. PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti dei soci al momento della costituzione.
Il Patrimonio dell'associazione è altresì costituito da qualsiasi utilità, ivi compreso, a titolo esemplificativo, il denaro, i beni mobili o immobili, i crediti o altri diritti, dovessero essere acquisiti dall'associazione a qualsiasi titolo ivi compreso, per esemplificare, l'incasso delle quote associative e dei contributi dei sostenitori, di altri contributi ovvero sovvenzioni, donazioni, lasciti ed in genere atti di liberalità ovvero da avanzi netti di gestione.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per il perseguimento degli scopi associativi.

36. ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) quote associative annuali, da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
b) contributi annuali pagati dai sostenitori, da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
a) eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
f) contributi, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi, di associati o sostenitori;
g) redditi derivanti dallo sfruttamento del patrimonio o dallo svolgimento di attività.

37. DIRITTI PATRIMONIALI DEI SOCI
Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione perde ogni diritto patrimoniale e partecipativo, non ha diritto alla ripetizione delle quote associative già versate e rimane obbligato al versamento della quota relativa all'anno solare in corso al momento dello scioglimento del rapporto associativo.


NORME FINALI E GENERALI

38. ESERCIZI SOCIALI
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio sociale deve essere approvato un bilancio di previsione e un rendiconto. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea approva il bilancio di previsione e il consuntivo relativo all'anno precedente.
L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'associazione è affidata al presidente, salvo delega al direttore amministrativo, se nominato.

39. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

40. REGOLAMENTO INTERNO
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e da fare approvare dall'assemblea ordinaria.

41. RINVIO
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

NORME TRANSITORIE
I. DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI SOCIALI

Il Presidente e il Consiglio Direttivo nominati in sede costitutiva, durano in carica fino alla convocazione della prima assemblea.
La prima assemblea dovrà essere convocata entro novanta giorni dalla firma dell'atto costitutivo.
La prima Assemblea provvederà a nominare gli organi sociali e in particolare i revisori dei conti e il comitato tecnico scientifico.